--DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLE ENERGIE--

 

Abrogazione e Accorpamento di specifiche Leggi vigenti  

 

PREMESSO  

che le Filiere Industriali del sottosuolo ai fini della Produzione Elettrica e di Materie Prime (PRIMARIO DELLO STATO) sono:  

1) L’Industria Oil&Gas,  

2) Gli Stoccaggi di gas naturale,  

3) Lo stoccaggio di CO2 (tecnologia CCS https://www.treccani.it/enciclopedia/cattura-e-stoccaggio-dellaco2_%28Enciclopedia-Italiana%29/ )  

4) Gli stoccaggi di scorie nucleari, geotermia, miniere di carbone e metalli preziosi,  

 

ai fini di una piu’ sana Pianificazione Energetica dell’uso del sottosuolo produttivo, monitorato da Enti deboli e facilmente corruttibili e perciò soggetto alla Sindrome NUMBY ( NOT UNDER MY BACHYARD ) da parte di Comitati Cittadini e Partiti Politici, si promuove l’abrogazione e il successivo accorpamento in un unico e chiaro Testo di Legge, di tutta una serie di Regolamentazioni ormai considerate inattuali :  

- La Legislazione Geotermica, che solo nel 2010 è stata rinnovata, ma che è già obsoleta alla luce di nuove tecnologie provenienti da oltreoceano e da alcuni aspetti “speculativi” derivanti dalla volontà perversa di piccolissime ditte senza capitali e personale, di volersi accanire, anche tramite mezzi non leciti, a voler prendere i permessi di perforazione di pozzi geotermici;  

- Un ancestrale DPR del 09-04-1959 su miniere e cave che oggi è assolutamente obsoleto ai fini delle nuove prospettive ad esempio del Coal Bed Methane (CBM, noto anche come CSG = Coal Seam Gas o “gas non convenzionale”);- Il DL 625 del novembre 1996 di attuazione della Direttiva Europea 94/22, relativo all’esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, che all’ Art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio gas naturale (e perché non di CO2 ad esempio ?);  

- Il DL 64/2000 su stoccaggio gas naturale che seguì:  

- La legge 170 del 26-04-1974 su medesimo argomento (questa legge fu un primo esempio di “merging” di uso congiunto di sottosuolo tra stoccaggio gas naturale ed ex reservoir di sfruttamento idrocarburi;  

- La Legge 239 del 2004 che non prevede per un sito di sottosuolo un “cambio di destinazione d’uso”;  

- Il DPR 197 del 29-11-2009 che incarica UNIMIG di tutti gli stoccaggi, meno che quelli sulle scorie nucleari, pur essendo essi potenzialmente “geologici”;  

- La Legge 99 del 23-07-2009;  

- Il DM 26-04-2010 anch’esso recante “disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;  

- L’applicazione in Italia della nuovissima Direttiva Europea 31/2009 su stoccaggio geologico di CO2, che però non prevede che gli studi di approfondimento possano poi portare l’investitore (sempre più raro e disincentivato) a svolgere progetti congiunti con la geotermia o in sostituzione di stoccaggio gas naturale;  

- Le disordinate evoluzioni di queste suddette leggi, all’interno di infiniti “decreti omnibus” dell’”ultima ora, non Nazionalizzati e completamente "lobbizzati" da società private delle “partiti”, de-scolarizzate e non competenti, con emendamenti scritti per le esigenze del momento.  

  

 Visto dal Ministro della Logica e del Buonsenso 

Roma, 23 Giugno 2021 



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